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Immagine del redattoreAlliance Food Consultants

Le modifiche apportate dal 109/92 su specifici settori non impattate dal D. Lgs. 231/2017.



Il decreto legislativo n. 231/2017, oltre a recare la disciplina sanzionatoria delle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011, ha operato, con l’art. 30, comma 1, una abrogazione delle disposizioni nazionali in materia di etichettatura (articoli da 1 a 12 ed articoli 14, 18, 29 e 30 del D.Lgs. 109/1992) che a seguito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 hanno perso di efficacia, in quanto assorbite o superate dal regolamento stesso.

Con il medesimo decreto sono state riemanate ed adattate alcune disposizioni nazionali non oggetto di armonizzazione da parte del regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri (articoli 13 e da 15 a 17 del D.Lgs. 109/1992), prevedendo nuove disposizioni sanzionatorie.

Si tratta, nello specifico, delle norme sugli alimenti non preimballati, sui distributori automatici, sui prodotti della panetteria, della pasticceria e della gastronomia, sulle acque somministrate nelle collettività, sulle bevande vendute tramite spillatura e sui prodotti dolciari o da forno venduti a pezzo o alla rinfusa.

Con riferimento invece agli articoli dal 19 al 28 del D.Lgs. 109/1992, che contenevano specifiche disposizioni relative a discipline settoriali, la loro abrogazione non avrebbe prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni apportate dallo stesso D.Lgs. n. 109 del 1992 ad altre disposizioni di legge, mancando l'intenzione del legislatore di procedere alla modifica delle norme a propria volta modificate dagli interventi riformatori di cui al decreto stesso.

La stessa relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo n. 231/2017 specifica che sono fatte salve dall’abrogazione, mantenendole in vita, ove compatibili con il diritto dell’Unione, le modifiche e le abrogazioni apportate nel tempo dallo stesso D.Lgs. n. 109/1992 nelle norme di settore.

In tal senso non pare quindi mutato il quadro legislativo relativo alla birra, al burro, alla camomilla, ai cereali, sfarinati, pane o paste alimentari, ai formaggi freschi a pasta filata, al miele, alle margarine, agli oli di oliva e di semi, al pomodoro e al riso.

Nelle prossime settimane è atteso comunque un chiarimento ministeriale sul punto.

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