Cannabis: il CBD non รจ stupefacente secondo la Corte di giustizia dell'UE
- Alliance Food Consultants
- 24 nov 2020
- Tempo di lettura: 2 min

Il cannabidiolo (Cbd) โ metabolita della Cannabis con effetti rilassanti โ non รจ un farmaco narcotico e uno Stato membro non puรฒ vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.
Queste le conclusioni di una recente sentenza della Corte di Giustizia dellโUE (1) in relazione ad un caso di commercializzazione di una sigaretta elettronica allโolio di cannabidiolo nel territorio francese.
Nella propria sentenza, la Corte ha specificato come:
il CBD, estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza, non puรฒ essere considerato come un prodotto agricolo, a differenza, per esempio, della canapa greggia. Esso non rientra, dunque, nellโambito di applicazione dei regolamenti sulla Politica Agricola Comune (PAC);
per definire le nozioni di ยซdrogaยป o di ยซstupefacenteยป, il diritto dellโUnione Europea (2) fa riferimento, in particolare, a due convenzioni delle Nazioni Unite: la convenzione sulle sostanze psicotrope (3) e la convenzione unica sugli stupefacenti (4). Orbene, il CBD non รจ menzionato nella prima e, sebbene unโinterpretazione letterale della seconda potrebbe indurre a classificarlo come stupefacente, in quanto estratto della cannabis, tale interpretazione sarebbe contraria allo spirito generale di tale convenzione e al suo obiettivo di tutelare ยซla salute fisica e psichica dell'umanitร ยป. La Corte sottolinea che, in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, di cui รจ necessario tener conto, a differenza del tetraidrocannabinolo (comunemente noto come THC), anchโesso un cannabinoide ottenuto dalla canapa, il CBD in questione non risulta avere effetti psicotropi nรฉ effetti nocivi per la salute umana;
il divieto di commercializzazione del CBD costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, vietata dallโarticolo 34 del Trattato di Funzionamento dellโUE.