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Cannabis: il CBD non รจ stupefacente secondo la Corte di giustizia dell'UE

  • Immagine del redattore: Alliance Food Consultants
    Alliance Food Consultants
  • 24 nov 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

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Il cannabidiolo (Cbd) โ€“ metabolita della Cannabis con effetti rilassanti โ€“ non รจ un farmaco narcotico e uno Stato membro non puรฒ vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.



Queste le conclusioni di una recente sentenza della Corte di Giustizia dellโ€™UE (1) in relazione ad un caso di commercializzazione di una sigaretta elettronica allโ€™olio di cannabidiolo nel territorio francese.


Nella propria sentenza, la Corte ha specificato come:


  • il CBD, estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza, non puรฒ essere considerato come un prodotto agricolo, a differenza, per esempio, della canapa greggia. Esso non rientra, dunque, nellโ€™ambito di applicazione dei regolamenti sulla Politica Agricola Comune (PAC);


  • per definire le nozioni di ยซdrogaยป o di ยซstupefacenteยป, il diritto dellโ€™Unione Europea (2) fa riferimento, in particolare, a due convenzioni delle Nazioni Unite: la convenzione sulle sostanze psicotrope (3) e la convenzione unica sugli stupefacenti (4). Orbene, il CBD non รจ menzionato nella prima e, sebbene unโ€™interpretazione letterale della seconda potrebbe indurre a classificarlo come stupefacente, in quanto estratto della cannabis, tale interpretazione sarebbe contraria allo spirito generale di tale convenzione e al suo obiettivo di tutelare ยซla salute fisica e psichica dell'umanitร ยป. La Corte sottolinea che, in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, di cui รจ necessario tener conto, a differenza del tetraidrocannabinolo (comunemente noto come THC), anchโ€™esso un cannabinoide ottenuto dalla canapa, il CBD in questione non risulta avere effetti psicotropi nรฉ effetti nocivi per la salute umana;


  • il divieto di commercializzazione del CBD costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, vietata dallโ€™articolo 34 del Trattato di Funzionamento dellโ€™UE.




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