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Sede dello stabilimento. Alcuni chiarimenti



Il 7 ottobre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017, che si applicherà dal prossimo 5 aprile.

Il provvedimento, peraltro, è stato notificato alla Commissione europea a norma dell’articolo 114 del Trattato di funzionamento dell’UE. La Commissione, ad oggi, non si è ancora espressa.

Nonostante la procedura sia ancora pendente e il Governo italiano non abbia intenzione di attendere l’esito della procedura europea, gli operatori del settore alimentare si pongono talune problematiche in ordine alla corretta, e oramai prossima, applicazione del decreto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico starebbe pertanto elaborando alcune risposte volte a fornire certezza alle imprese e alle autorità di controllo.

Un primo problema riguarda l’applicabilità dell’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso di confezionamento, agli alimenti che non sono stati prodotti, né confezionati in Italia.

Con riferimento all’articolo 7 del decreto legislativo n. 145/2017, relativo alla clausola del “Mutuo riconoscimento” è pacifico che l’obbligo di riportare l’indirizzo della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento non si applica, agli alimenti provenienti dai Paesi UE.

Analogo ragionamento riguarda gli alimenti legalmente fabbricati in Paesi extra UE, che dovrebbero essere esentati dall’applicazione della norma e gli alimenti fatti produrre e/o confezionare in Paesi UE o extra UE, in quanto tale obbligo si configurerebbe quale limitazione alla libera circolazione delle merci.

Peraltro, l’attività di controllo non può essere esercitata negli stabilimenti al di fuori del territorio nazionale, considerazione che renderebbe inutile tale indicazione.

Tuttavia, al fine di agevolare le attività di controllo, è intenzione dell’Amministrazione italiana raccomandare che venga riportato in etichetta se il prodotto sia stato realizzato in Paesi UE o extra UE.

Per quanto riguarda l’indicazione della sede di confezionamento, nel caso siano più di una, occorre riferirsi al Regolamento n. 852/2004 (CE) che, all’articolo 2, fornisce la definizione di “confezionamento” come “il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore”. Lo stesso comma riporta inoltre alla lettera k) la definizione di “imballaggio”: “il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore”.

In tal senso, nel caso di alimenti preimballati, in etichetta andrebbe riportato lo stabilimento presso il quale l’alimento è entrato in contatto con involucri o contenitori, non invece gli stabilimenti di imballaggio successivo, precedenti la vendita al consumatore finale.

I chiarimenti del Ministero, ad oggi orientati all'interpretazione sopra richiamata, dovrebbero essere pubblicati nelle prossime settimane.

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