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Prorogata la vigenza dei decreti origine grano, riso e pomodoro

  • Immagine del redattore: Alliance Food Consultants
    Alliance Food Consultants
  • 30 mar 2020
  • Tempo di lettura: 2 min



I Ministeri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico hanno emanato in data odierna un decreto a mezzo del quale viene prorogata al 31 dicembre 2021 la vigenza degli obblighi di indicazione in etichetta dell'origine del grano per la pasta, del riso e del pomodoro.


I decreti relativi all'indicazione di origine del grano per la pasta, del riso e del pomodoro, peraltro mai correttamente notificati alla Commissione europea (e per questo da più parti ritenuti illegittimi), sarebbero infatti decaduti, secondo espressa volontà degli stessi Ministeri proponenti, il giorno 1 aprile 2020, in concomitanza con l’entrata in applicazione del Regolamento di esecuzione EU 775/2018 relativo alle modalità di indicazione dell’origine dell’ingrediente in attuazione della disposizione di cui all'articolo 26.3 del Regolamento UE 1169/2011 sull’informazione al consumatore.


Il Regolamento UE 775/2018 introduce, a livello europeo, l'obbligo di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario nel caso in cui venga fornita l'origine dell'alimento e l'ingrediente primario abbia una diversa origine.

Con il provvedimento odierno, pertanto, il Governo ha inteso prorogare la vigenza delle seguenti disposizioni:



  • Grano

Per quanto riguarda il decreto relative all’origine del grano per la pasta viene previsto che le confezioni di pasta secca prodotte e commercializzate in Italia debbano continuare ad avere indicate in etichetta le seguenti diciture:


a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;


b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.


Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Paesi UE”, “Paesi NON UE”, “Paesi UE E NON UE”;


c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.


  • Riso.

Viene previsto che sull’etichetta del riso debbano continuare ad essere indicati:


a) Paese di coltivazione del riso;


b) Paese di lavorazione;


c) Paese di confezionamento.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Paesi UE”, “Paesi NON UE”, Paesi “UE E NON UE”.



  • Pomodoro.

Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte e commercializzate in Italia devono continuare ad avere indicate in etichetta le seguenti diciture:


a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;


b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Paesi UE”, “Paesi NON UE”, “Paesi UE E NON UE”. Se tutte le operazioni avvengono in Italia si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

Tali indicazioni, secondo i decreti, devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.​


1 commento


Guest
09 dic 2025

L'articolo offre un eccellente spunto sulla proroga dei decreti per l'origine, un tema fondamentale per la tutela del Made in Italy. Questa crescente attenzione alla trasparenza non riguarda solo il settore alimentare, ma si estende a tutto l'artigianato di qualità che definisce il nostro stile di vita, come si può notare visitando questa pagina. Il principio di valorizzazione della materia prima e della filiera è un pilastro che accomuna l'eccellenza italiana in ogni sua forma, dal cibo al design.


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