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  • Immagine del redattoreAlliance Food Consultants

Indicazione quantitativa degli Ingredienti (QUID): nuove Linee Guida europee



I servizi della Commissione Europea hanno pubblicato un documento contenente indicazioni e chiarimenti sulle corrette modalità per indicare gli “ingredienti caratterizzanti” di uno specifico prodotto, ovvero ingredienti che sono normalmente attesi in quel prodotto pluri-ingrediente, o presenti nella denominazione di vendita, o ancora, vantati - in etichetta - con immagini, simboli, o parole e tali da differenziarli da prodotti analoghi (es, “crema di asparagi”, “composta di ribes”, o le uova per la maionese, o ancora, “patatine all’olio di oliva”) e costituirne un pregio commerciale.

Gli ingredienti caratterizzanti richiedono per legge una indicazione della loro quantità nel prodotto finito, (“QUID”) al fine di non ingannare o fuorviare i consumatori circa le loro reali caratteristiche.

La Commissione ribadisce (come già espresso all’ art. 22 e all'allegato VIII del Regolamento 1169/2011) che tale indicazione deve essere espressa in percentuale sul totale del prodotto finito, apposta tra parentesi accanto alla denominazione di vendita, oppure tra parentesi nella lista degli ingredienti.

Esenzioni e casi particolari

Alcuni casi particolari, tuttavia, non richiedono l'indicazione percentuale dell’ingrediente caratterizzante o modalità particolari di indicazione dello stesso. Tra questi si menziona, in particolare:

  • qualora l’immagine sulla confezione rappresenti tutti gli ingredienti dell’alimento, senza evidenziarne uno in particolare;

  • quando vi sono alimenti in liquido di governo (inclusi sottoli e sottaceti) per i quali, conformemente alla normativa, è riportato sia peso sgocciolato che peso netto (es tonno sott’olio);

  • quando non è chiaramente possibile separare liquido di governo da prodotto alimentare (es, salsa giardiniera, trito di verdure sottolio etc) occorre invece indicare gli ingredienti caratterizzanti – salvo poi riportare correttamente la lista di tutti gli ingredienti (es, “Salsa giardiniera in olio extra-vergine”(Olio extravergine: 40%) aromi o spezie presenti in piccole quantità, vitamine e minerali o altre sostanze nutritive aggiunte in integratori;

  • in caso di succhi o nettari di frutta o confetture, laddove vi siano almeno due tipologie di frutta (rese note in nome di vendita o come immagini), occorre indicare la percentuale dei singoli frutti in caso di ingredienti caratterizzanti composti (es, “bignè alla crema”(crema 15%)” e, pertanto, va indicata la percentuale di crema sul prodotto finito, salvo poi indicare i sotto-ingredienti della crema in lista ingredienti.

Se si indica invece anche l’ingrediente caratterizzante dell’ingrediente caratterizzante (es, “bignè alla crema d’uovo”) occorre indicare in lista ingredienti tanto la percentuale della crema che poi, entro questa, quella delle uova. Si chiarisce inoltre - sebbene non esplicitato dalla Commissione - che, in caso di oli vegetali di immersione (es. verdure in olio extravergine di oliva) con particolare pregio qualitativo e che non rappresentano legalmente liquido di copertura e quindi non hanno obbligo di scorporo di peso netto e sgocciolato, è auspicabile l' ndicazione quantitativa dell’ingrediente “olio extravergine”.

Infine, in caso di prodotti trasformati o soggetti a cottura, con perdita di peso in ragione della perdita di umidità, l’indicazione quantitativa dell’ingrediente caratterizzante è riferita alla quantità di prodotto utilizzato, rispetto alla quantità dell'alimento.

Occorrerà, pertanto, tenere presenti i fattori di trasformazione anche nella predisposizione della tabella nutrizionale, che ricordiamo, è obbligatoria (fatte salve esenzioni pe alcune categorie di alimenti) per i prodotti trasformati pluriingrediente non venduti tramite filiera corta (provincia di appartenenza e province contermini). Si ricorda in ogni caso che le linee guida della Commissione hanno puramente un valore orientativo e non si sostituiscono alla legge e alla giurisprudenza o più mirate consulenze su singoli prodotti, che potranno richiedere considerazioni più puntuali da effettuare caso per caso.

In un recente passato la Corte di Giustizia Europea ha infatti dato interpretazioni vincolanti, con risultati non sempre concordi rispetto ad analoghe linee guida della Commissione europea. Proprio per questo motivo, si richiama ad una massima attenzione sul tema e si rimane nella più piena disposizione degli associati per ogni chiarimento o supporto tecnico

Linee guida.... una nota

Oltre alle necessare considerazioni sopra esposte, si avvisa come negli USA vi siano difficoltà interpretative date dalla crescente modalità di disambiguazione della Food and Drug Administration (FDA) tramite line guida. Con valore non strettamente normativo. Se certo la facilità iniziale del processo ne beneficia, in quanto non si devono aspettare le lungaggini del processo legislativo, permangono incertezze sulla sua efficacia e quindi, in ultimo, sull' utilità dello strumento.


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