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  • Immagine del redattoreAlliance Food Consultants

Sede dello stabilimento. Decreto inapplicabile per difetto di notifica all'UE



Nonostante l’entrata in vigore, lo scorso 5 aprile, il decreto legislativo 145/2017, a mezzo del quale è stato reintrodotto l'obbligo per i produttori alimentari di indicare lo stabilimento di produzione in etichetta, è di fatto inapplicabile.

La norma, infatti, non ha avuto il via libera dalla Commissione Europea e l'Italia, che nel frattempo l'ha adottata, rischia di subire una procedura di infrazione.

Ad onor del vero la notizia è già a conoscenza del Governo dal 30 gennaio 2018. La lettera con cui la Commissione ha rigettato la notifica presenta infatti questa data ed è molto chiara: "La notifica è irricevibile e la Commissione non ne analizzerà quindi il contenuto”.

Si tratta di un epilogo scontato dal punto di vista legale.

Il Governo, infatti, ha notificato a norma dell’articolo 114 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea una norma parzialmente diversa rispetto a quella contenuta nel vecchio decreto legislativo 109/1992.

Trattandosi di una norma nuova, l’articolo 114 consente la notifica soltanto di disposizioni inerenti la protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione.

Il 114, inoltre, consente la rinotifica di una norma esistente prima dell’adozione, da parte dell’UE, di una normativa armonizzata.

Caso, evidentemente, non confacente al decreto 145/2017.

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