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Bevande spiritose: dal 25 maggio applicabili le nuove norme




A partire dal prossimo 25 maggio 2021 il Regolamento (UE) 787/2019 (1) sulle bevande spiritose - entrato in vigore nel mese di maggio 2019 e applibile, dal mese di giugno 2019, limitatamente alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - entrerà in applicazione anche con riguardo alle disposizioni relative alla produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura.


ll nuovo Regolamento ha abrogato il precedente regolamento (CE)110/2008, aggiornando le norme sulla definizione, descrizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, compreso il loro utilizzo in altri alimenti, e sulla protezione delle indicazioni geografiche.


Il Regolamento (UE) 787/2019 ha inoltre modificato le modalità relative alla registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.


In sintesi, le misure chiave del Regolamento prevedono:


  • nuove regole per la produzione e l'etichettatura della maggior parte delle categorie di bevande spiritose, compresi la definizione dell’alcole etilico di origine agricola e i livelli massimi di impurità, oltre che i limiti massimi di zucchero per alcune bevande;

  • regole per un’etichettatura più chiara per bevande spiritose come whisky, brandy, acquavite di vino e vodka nonché per combinazioni di tali bevande spiritose con altri alimenti;

  • la definizione del "luogo di provenienza" di una bevanda spiritosa, identificato dall'articolo 14 come il luogo o la regione in cui si svolge la fase del processo di produzione che conferisce alla bevanda spiritosa stessa il proprio carattere e qualità essenziali.

  • la creazione di un registro elettronico delle indicazioni geografiche riconosciute, accessibile al pubblico. Gli Stati Membri saranno responsabili dei controlli e adotteranno tutte le misure necessarie in caso di violazione delle prescrizioni;

  • la protezione estesa delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e divieto di evocazione di tali indicazioni (anche ricorrendo ad espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altri termini simili);

  • la semplificazione e abbreviazione delle procedure di registrazione e modifica delle nuove indicazioni geografiche.





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