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Canapa per uso alimentare. Cosa prevede la legge?



Di recente è entrato a far parte delle nostre tavole un alimento ancora poco conosciuto, sotto il profilo sia giuridico che fattuale.

Ci si riferisce alla canapa, il cui nome botanico è Cannabis sativa L. e della quale si forniranno, di seguito, alcuni spunti informativi.

Lo scorso anno, inoltre, è entrata in vigore la Legge n. 242 del 2 dicembre 2016 (pubblicata in G.U.R.I. n.304 del 30.12.2016) con finalità di recare norme in ambito nazionale per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Tale legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole; varietà che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

La coltivazione di tali varietà di canapa è consentita senza necessità di autorizzazione, potendo così ottenere non solo alimenti, ma anche, tra gli altri:

  • cosmetici;

  • semilavorati, quali fibra, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

  • materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

  • materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati, ecc.

Quanto all’impiego della Cannabis sativa per uso alimentare, la problematica maggiore è costituita dalla potenziale presenza di tetraidrocannabinolo (THC), sostanza attiva con effetti psicotropi.

Sul punto, solo nell’ambito della coltivazione è attualmente prevista a livello normativo – a mezzo della legge sopra citata - una soglia limite di THC, pari allo 0,2% di contenuto complessivo di THC in coltivazione, superata la quale, se il contenuto di THC si mantiene entro il limite dello 0,6%, nessuna responsabilità viene attribuita all'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni della ridetta legge.

Solo al superamento del limite dello 0,6%, l’autorità giudiziaria potrà disporre il sequestro e la distruzione delle coltivazioni di canapa interessate.

Quanto ai livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, invece, ad oggi vi è ancora un vuoto normativo a livello europeo, mentre vi sono proposte da parte di associazioni di categoria che, alla luce di studi appositamente compiuti, potranno essere in grado di influenzare la futura legislazione nell’ambito che qui ci occupa.

In Italia, Federcanapa appoggia la proposta avanzata in ambito europeo da EIHA (European Industrial Hemp Association) in ordine alla fissazione dei seguenti limiti di THC (espresso in mg di THC su kg di alimento):

Olio di canapa: 10,00 (0,01‰)

Latte di canapa: 0,15

Pane, pasta, prodotti da forno: 0,10

Dolci, snacks: 0,35

Bevande (alcoliche, analcoliche, tè, tisane): 0,01

All’anno 2008 appartengono, invece, gli studi italiani condotti dall’ISS, pubblicati con nota n. 44595 del 15.7.2008, aventi ad oggetto “Alimenti alla cannabis”.

Ivi si trovano formulate alcune indicazioni sulle quantità massime ammissibili di THC per alcune categorie di alimenti contenenti canapa.

L’ISS ha preso a riferimento i valori utilizzati dalla Germania, particolarmente prudenziali, non essendo disponibili, quanto meno all’epoca, altri dati in relazione alla dose tollerabile giornaliera per l’uomo.

Così facendo, per ulteriore precauzione, l’ISS ha considerato un valore medio di 1.5 mcg/kg di peso corporeo/die come quantità tollerabile di assunzione giornaliera, considerando un individuo di 68 kg (media per adulto femmina 62,1 kg e maschio 74,6 kg di peso di riferimento per la popolazione della UE), così determinando una quantità massima di assunzione giornaliera corrispondente a 102 mcg. In base a tale valore, è possibile calcolare la massima concentrazione di THC presente in un alimento (mg/kg) dividendo la quantità massima di assunzione giornaliera per il consumo giornaliero dell’alimento contenente cannabis (kg).

Nel 2015, il gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare) ha pubblicato una Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin [Parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di tetraidrocannabinolo (THC) nel latte e altri alimenti di origine animale], ove l’EFSA ha stabilito una dose acuta di riferimento (DAR) di 1 mcg di THC/kg di peso corporeo.

E’ a tali studi che si riferisce la recente Raccomandazione n. 2115/2016, con la quale la Commissione europea ha affermato l’opportunità che gli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare e degli altri soggetti interessati, eseguano un monitoraggio sulla presenza, tra l’altro, di THC negli alimenti di origine animale, negli alimenti derivati dalla canapa e in quelli contenenti canapa o ingredienti derivati dalla canapa.

Si auspica che presto sia possibile fare riferimento ad un dato normativo armonizzato sui livelli massimi di residui di THC ammessi nelle diverse categorie alimentari.

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