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Francia. Nuove disposizioni in materia di etichettatura



E' stata pubblicata nell'edizione di ieri della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese la “Legge sulla trasparenza delle informazioni sui prodotti alimentari” [1].


Il testo comprende una serie di misure che il Governo si era impegnato a varare successivamente all’adozione della legge Egalim nel 2018, con l'obiettivo dichiarato di rendere l'etichettatura più chiara e leggibile per i consumatori.


Alcune delle disposizioni contenute nella nuova legge, infatti, introducono obblighi in materia di indicazione d’origine attraverso specifiche modifiche al codice del consumo.


Carni servite nel canale food service. In Francia le collettività sono attualmente obbligate a fornire ai consumatori informazioni relative all’origine delle sole carni bovine. Le nuove disposizioni estendono tale obbligo anche ai piatti consumati in mense e ristoranti o da asporto contenenti carni suine, ovine, caprine e pollame, per cui sarà obbligatorio indicare il paese di allevamento e il paese di macellazione in conformità al Regolamento UE 1337/2013. Le modalità di indicazione saranno fissate a mezzo di decreto attuativo.


Miele. La nuova legge prevede che, a partire dal 1 gennaio 2021, le miscele di miele indichino in etichetta il paese di raccolta in ordine ponderale decrescente.


Cacao. L'indicazione del paese di origine viene resa obbligatoria per i prodotti composti da cacao, allo stato grezzo o trasformato, fabbricati e commercializzati in Francia e destinati al consumatore finale.


Birra. Le nuove disposizioni richiedono l’indicazione in etichetta, in carattere ben visibile, del nome ed indirizzo del produttore.


Formaggio di fattoria. Per quanto riguarda la denominazione "formaggio di fattoria", la legge specifica che essa può essere utilizzata anche nel caso in cui la maturazione dei prodotti avvenga al di fuori dell'azienda, in particolare per i piccoli produttori agricoli, purché cio’ sia indicato in etichetta.


Denominazione di carni e prodotti a base di carne utilizzati per sostituti vegetali. La legge chiude anche il dibattito relativo alla designazione di prodotti a base vegetale con denominazioni di vendita generalmente associate alla carne o a prodotti a base di carne.

La nuova legge, infatti, vieta che vengano "descritti, commercializzati o venduti" prodotti a base vegetale con denominazioni di vendita associate ai prodotti di origine animale. Un successivo decreto definirà in maniera più dettagliata il campo di applicazione di tale divieto e le sanzioni previste in caso di inosservanza.


Vini. Viene introdotto l’obbligo di informare il consumatore circa l'origine o il nome della DOP/IGP dei vini venduti in bottiglie, brocche o bicchieri da ristoranti e bar.


La Francia, peraltro, nelle scorse settimane ha inoltre disposto la proroga, fino al mese di dicembre 2021, della vigenza del decreto sull’origine del latte e della carne usata come ingrediente.


Se da un punto di vista sostanziale le nuove disposizioni muovono nella direzione della trasparenza per il consumatore, esse non mancano di sollevare dubbi in ordine alla continua frammentazione delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari all’interno dell’Unione Europea e al ruolo della Commissione Europea nella regolamentazione di una materia che richiede un approccio armonizzato nell’interesse dei consumatori e dell’intera filiera.





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