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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Regolamento sull'origine dell'ingrediente prim



È stato pubblicato nella edizione odierna della Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento di esecuzione UE 775/2018 recante modalità di applicazione dell'articolo 26.3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda le norme sull'indicazione del Paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento qualora diversa dall'origine dell'alimento principale.

Il testo è scaricabile al link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=IT

  • Il Regolamento si applica qualora il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, e la stessa differisce dall'origine dell'ingrediente primario;

  • Il Regolamento non si applica alle denominazioni usuali e generiche, alle indicazioni geografiche protette ai sensi del Regolamento (UE) N 1151/2012, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (CE) n. 110/2008 o del regolamento (UE) n. 251/2014 o protette ai sensi degli accordi internazionali né ai marchi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2436, in attesa dell'adozione di norme specifiche relative all'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, ai prodotti alimentari che recano tali indicazioni;

  • L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita

(a) con riferimento a una delle seguenti aree geografiche: (i) "UE"/"non UE" o "UE e non UE"; o (ii) Regione o altra area geografica all'interno di più Stati membri o all'interno di Paesi terzi ; o (iii) zona di cattura FAO per le specie ittiche; o (iv) Stato(i) membro(i) o paese (i) terzo (i); oppure (v) Regione, o qualsiasi altra area geografica all'interno di uno Stato membro o all'interno di un Paese terzo, che sia chiaramente comprensibile da parte dei consumatori mediamente informati; oppure (vi) il paese di origine o il luogo di provenienza conformemente a disposizioni specifiche dell'Unione applicabili per l'ingrediente o gli ingredienti primari in quanto tali (es. livello di precisione stabilito per le carni bovine);

o

(b) mediante un'indicazione quale "(nome dell'ingrediente primario) non proviene da (il Paese di origine o il luogo di provenienza dell'alimento)" o una formulazione simile che possa comunque avere lo stesso significato per il consumatore.

  • L'origine dell'ingrediente principale, qualora vada indicata, deve essere espressa con dimensione del carattere non inferiore alla dimensione minima richiesta dall'articolo 13.2 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Nel caso in cui il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento siano indicati a mezzo di parole, l'origine dell'ingrediente principale, se diversa, deve apparire nello stesso campo visivo in cui è apposta l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'alimento e utilizzando una dimensione del carattere che abbia un’altezza di almeno il 75% dell’altezza dell’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'alimento. Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non sono espressi a mezzo di parole (es. bandiere, pittogrammi, etc.), il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario, se diverso, deve apparire nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza del cibo.

  • Il regolamento si applica dal 1° aprile 2020.

Per quanto riguarda i decreti nazionali sull'origine, il Governo italiano, nei giorni scorsi, a mezzo di un decreto, ha esteso l'efficacia degli stessi che, in virtu' dei testi originari, sarebbero decaduti con l'entrata in vigore del Regolamento.

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