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Immagine del redattoreAlliance Food Consultants

Esportare in Cina. Ancora incertezza sui decreti 248 e 249



Nella primavera del 2021, l'Amministrazione generale delle dogane cinesi (GACC) ha pubblicato il decreto 248 contenente misure amministrative sulla registrazione dei produttori esteri di alimenti importati in Cina (1) e il decreto 249 contenente misure amministrative sulla sicurezza alimentare di di prodotti importati, in base al quale vengono imposti nuovi requisiti che disciplinano l'ispezione e la valutazione degli alimenti importati.


Entrambi i decreti saranno applicati a partire dal mese di gennaio 2022.



Il Decreto 248


Il Decreto 248, nello specifico, impone nuovi requisiti di registrazione a tutte le aziende alimentari straniere.


I nuovi requisiti di registrazione delle imprese differiscono in base ai tipi specifici di prodotti alimentari fabbricati:


  • Gruppo 1: comprende 18 categorie di alimenti soggetti alla registrazione raccomandata dall'autorità competente del paese d'origine, tra cui: carne e prodotti a base di carne, budelli edibili, prodotti dell’acquacoltura, prodotti lattiero-caseari, nidi di rondine e relativi prodotti, miele e prodotti dell’apicoltura, uova e ovoprodotti, grassi e oli commestibili, pasta ripiena, cereali commestibili, prodotti dell’industria molitoria e malto; verdure fresche e disidratate, legumi secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè non torrefatti e fave di cacao, e alimenti a fini medici speciali.


  • Gruppo 2: gli alimenti non compresi nelle 18 categorie del Gruppo 1.


Per i prodotti del Gruppo 1, percepiti dalle autorità cinesi come alimenti che presentano un alto rischio per la sicurezza alimentare e dei consumatori, la registrazione dovrà avvenire mediante “raccomandazione” dell'autorità competente del paese esportatore, mentre per gli alimenti generici che presentano un livello di rischio inferiore, potrà essere richiesta dal produttore stesso o dall’agente incaricato


Sebbene la data di applicazione del 1 ° gennaio 2022 si stia avvicinando, ad oggi, l’amministrazione cinese non ha pubblicato alcun documento di linee guida per consentire agli operatori di adempiere ai nuovi obblighi.



Le indicazioni fornite dall’amministrazione cinese


A seguito di insistenze da parte dell’Unione Europea e delle amministrazioni degli Stati membri, nelle scorse settimane l’amministrazione cinese, a mezzo di una lettera indirizzata alle autorità nazionali, ha fornito alcuni, sebbene vaghi, chiarimenti.


In particolare le dogane cinesi hanno chiarito


Per gli alimenti del Gruppo 1:


  • Continua a essere valida la registrazione degli stabilimenti stranieri registrati per le seguenti 4 quattro categorie : carne e prodotti a base dicarne, prodotti ittici e dell’acquacoltura, prodotti lattiero-caseari e nidi di rondine o prodotti derivati.


  • Per gli stabilimenti di produzione o lavorazione delle 4 categorie di prodotti sopra menzionate (carne e prodotti a base dicarne, prodotti ittici e dell’acquacoltura, prodotti lattiero-caseari e nidi di rondine o prodotti derivati) che esportano in Cina per la prima volta, l’Amministrazione delle dogane cinese seguirà la procedura di cui agli articoli da 11 a 17 contenuti nel decreto 249 per condurre la valutazione e la revisione del sistema di gestione della sicurezza alimentare e dello status di ciascun paese straniero al fine di determinare i requisiti di ispezione e quarantena. Dopo che l’amministrazione cinese ha completato tale iter di valutazione e ha determinato i corrispondenti requisiti di ispezione e quarantena, l'autorità competente del paese in cui insiste lo stabilimento esportatore puo‘ raccomandare l‘impresa per la registrazione.


  • Per le imprese produttrici delle restanti 14 categorie di prodotti (compresi budelli edibili, miele e prodotti dell‘apicoltura, uova e ovoprodotti, grassi e oli commestibili, paste ripiene, cereali commestibili, prodotti dell'industria molitoria e malto, verdure fresche e disidratate, legumi secchi, condimenti, noci e semi, frutta, chicchi di caffè non torrefatti e fave di cacao, alimenti a fini medici specifici), le autorità competenti del paese in cui si trova lo stabilimento di esportazione devono completare un apposito elenco di strutture che hanno esportato in Cina tali categorie di prodotti a partire dal 1° gennaio 2017. Tale lista deve essere completata entro il 31 ottobre 2021, al fine di fruire di una procedura di registrazione accelerata. Diversamente la registrazione avverrà secondo le . e completando la dichiarazione di conformità delle strutture di registrazione raccomandate (formato di riferimento)" ( vedere allegato 3) I moduli devono essere presentati all'Ufficio per la sicurezza alimentare di importazione ed esportazione del GACC entro il 31 ottobre 2021. Il GACC accelererà la registrazione delle società nella lista. Se l'elenco non viene presentato in tempo, a partire dal 1 novembre 2021, gli stabilimenti di produzione di alimenti importati devono richiedere la registrazione secondo quanto la modalità di raccomandazione standard prevista dal decreto.


Per gli alimenti del gruppo 2: a partire dal 1 novembre 2021 sarà possibile effettuare la registrazione tramite l’apposito sito web.



Le indicazioni fornite purtroppo non forniscono risposta a svariati dubbi che gli operatori si trovano a dover affrontare.


In particolare resta ancora da chiarire:


  • L’apposizione del numero/numeri di registrazione in etichetta. In particolare se sia richiesta l’apposizione di un numero per ciascuna impresa o per ogni stabilimento (nel caso di più stabilimenti);


  • A quali conseguenze sono sottoposti gli operatori che nel mese di gennaio 2022 non disporranno ancora di un numero di registrazione o non lo avranno potuto apporre in etichetta in tempo;


  • Le istruzioni per ottemperare correttamente alla registrazione dei prodotti della categoria 2.




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