La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 31 gennaio 2020 la propria comunicazione relativa all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (indicazione d’origine dell’ingrediente primario).
La comunicazione ha lo scopo di fornire alcuni orientamenti circa l’articolato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione (2) recante modalità di indicazione dell’origine degli ingredienti primari sull’etichettatura.
La Commissione, nella propria comunicazione, ha specificato come la stessa debba essere letta alla luce di altre disposizioni pertinenti del regolamento e del regolamento di esecuzione e come, in particolare, resti impregiudicato il divieto di fornire informazioni ingannevoli ai consumatori, sancito dall’articolo 7 del regolamento UE 1169/2011.
La Comunicazione contiene:
Domande e risposte relative al campo di applicazione dell’art. 26.3 (in particolare circa i riferimenti geografici presenti nel nome, ragione sociale ed indirizzo, nei marchi sia registrati che non registrati o nella denominazione dell’alimento, oltre alla corretta classificazione di altre indicazioni apposte in etichetta – es. prodotto in..., confezionato da – nonché alcuni chiarimenti relativi all’interazione tra le disposizioni dell’atto di esecuzione e la normativa UE in materia di alimenti biologici);
Domande e risposte relative all’identificazione dell’ingrediente primario (chiarimenti circa il criterio quantitativo e il criterio qualitativo, presenza di più ingredienti primari, classificazione dell’ingrediente composto, etc.);
Domande e risposte relative ai livelli di precisione geografica consentiti dal Regolamento di esecuzione (EU) 775/2018;
Domande e risposte relative alla presentazione delle informazioni.
Di seguito il testo della Comunicazione, reperibile al sito internet:
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011
(2020/C 32/01)
1. INTRODUZIONE
In conformità all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1) (di seguito «il regolamento»), quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario occorre indicare anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario o almeno indicarlo come diverso da quello dell’alimento.
Il 28 maggio 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione (2) (di seguito «il regolamento di esecuzione») recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. In particolare il regolamento di esecuzione chiarisce e armonizza le modalità di indicazione dell’origine degli ingredienti primari sull’etichettatura.
La presente comunicazione della Commissione ha lo scopo di fornire agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali alcuni orientamenti sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Essa deve essere letta alla luce di altre disposizioni pertinenti del regolamento e del regolamento di esecuzione. In particolare i presenti orientamenti lasciano impregiudicato il divieto di fornire informazioni ingannevoli ai consumatori, sancito dall’articolo 7 del regolamento. La presente comunicazione chiarisce le disposizioni già contenute nella normativa applicabile. Essa non estende in alcun modo gli obblighi derivanti da tale normativa né introduce requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti.
La presente comunicazione è unicamente intesa ad assistere i cittadini, gli operatori del settore e le autorità nazionali competenti nell’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento nonché del regolamento di esecuzione. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell’Unione.
2. QUESITI RELATIVI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO
L’articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento stabilisce due condizioni per l’applicazione di specifici requisiti di etichettatura per gli ingredienti primari: 1) l’esistenza di un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento finale e 2) il fatto che detta indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento non sia la stessa di quella riferita al suo ingrediente primario.
A norma dell’articolo 26, paragrafo 3, secondo comma, gli specifici obblighi di etichettatura di cui all’articolo 26, paragrafo 3, primo comma, si applicano soltanto ai casi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione quale definito all’articolo 1 di detto regolamento.
Esistono due limitazioni dell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione:
in primo luogo, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione precisa che il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento può essere indicato «attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza»;
in secondo luogo, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione le indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 (3), (UE) n. 1308/2013 (4), (CE) n. 110/2008 (5) o (UE) n. 251/2014 (6), o protette in virtù di accordi internazionali, né i marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine. Il considerando 6 del regolamento di esecuzione chiarisce, con riferimento a questa seconda eccezione, che sebbene l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento debba applicarsi, in linea di principio, anche ai casi che rientrano in questa seconda deroga, le specifiche modalità di attuazione devono essere esaminate ulteriormente e saranno adottate in una fase successiva.
2.1. Riferimento all’operatore del settore alimentare
2.1.1. Il nome/la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposti su un’etichetta potrebbero determinare l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento?
Conformemente al considerando 29 e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento gli indicatori collegati al nome, alla ragione sociale o all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposti sull’etichetta non costituiscono un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del regolamento. Pertanto eventuali riferimenti all’entità giuridica dell’operatore del settore alimentare non determinano, in linea di principio, l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.
Tuttavia tali indicatori potrebbero essere considerati tali da indurre in errore, sulla base dell’articolo 7 del regolamento, per quanto riguarda il paese d’origine o il luogo di provenienza reali dell’alimento qualora siano chiaramente evidenziati sull’imballaggio e laddove il paese di origine o il luogo di provenienza specifici siano stati riportati in maniera visibile e tale origine non corrisponda a quella dell’ingrediente primario dell’alimento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare tali casi tenendo conto di tutte le informazioni fornite sull’etichetta e dell’intera presentazione del prodotto.
2.2. Marchi
2.2.1. I nomi commerciali non protetti da marchi d’impresa registrati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione possono determinare l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento?
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione chiarisce che, sebbene le indicazioni dell’origine che fanno parte di marchi d’impresa registrati rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, il regolamento di esecuzione non si applica a tali indicazioni in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione alle stesse indicazioni dell’articolo 26, paragrafo 3. Il legislatore dell’UE ha riconosciuto il carattere e gli obiettivi specifici dei marchi d’impresa, registrati, disciplinati da specifiche norme dell’Unione; pertanto la Commissione provvederà a esaminare ulteriormente le modalità con cui l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario deve essere riportata a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, ove richiesto per tali indicazioni. Viceversa i nomi commerciali contenenti indicazioni geografiche, i quali costituiscono marchi d’impresa non registrati non rientrano in questa deroga temporanea e pertanto ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione, oltre ad essere soggetti agli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.
2.3. Denominazione dell’alimento
2.3.1. Le denominazioni usuali contenenti indicazioni geografiche devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento definisce la «denominazione usuale» come una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni.
Conformemente al considerando 8 e all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, le denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione dell’origine o del luogo di provenienza dell’alimento, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione. Spesso tali denominazioni si riferiscono a un luogo geografico, a una regione o a un paese nel quale l’alimento in questione è stato originariamente prodotto o commercializzato e col tempo sono diventate denominazioni generiche/usuali di una determinata categoria di alimenti. A condizione che tali denominazioni usuali e generiche non creino nel consumatore la percezione di una specifica origine geografica dell’alimento in questione, il loro impiego non determina l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.
Esempio: salsiccia di Francoforte.
Poiché il quesito riguarda l’interpretazione da parte dei consumatori di ogni singolo Stato membro e poiché esistono in tutta l’UE notevoli differenze nella percezione dei consumatori riguardo a tali aspetti, è necessario valutare caso per caso se una specifica denominazione possa essere chiaramente interpretata dal consumatore come una denominazione generica/usuale.
2.3.2. Le denominazioni legali contenenti un’indicazione geografica devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento, per «denominazione legale» si intende la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività.
In altri termini, tali denominazioni sono denominazioni usuali codificate, laddove il legislatore ha ritenuto importante armonizzare il loro uso e spesso la composizione dei prodotti che esse definiscono, al fine di garantire che siano soddisfatte le aspettative del consumatore riguardo alle caratteristiche dell’alimento venduto con denominazioni specifiche.
Pertanto, le denominazioni legali contenenti un’indicazione geografica non devono essere considerate come un’indicazione dell’origine ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, qualora il legislatore abbia già tenuto conto dell’articolo 26, paragrafo 3.
2.4. Varie diciture sull’etichetta
2.4.1. Diciture quali «Made in», «prodotto in» e «prodotto di» seguite da un’indicazione geografica devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?
Le diciture quali «fatto in (paese)», «Made in (paese)», «prodotto in (paese)», sono associate dai consumatori a un’indicazione dell’origine ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, e pertanto, in linea di principio, dovrebbero essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento. Inoltre tali espressioni si riferiscono al processo di produzione o di fabbricazione che, nel caso degli alimenti trasformati, potrebbe corrispondere al significato di paese d’origine ai fini del regolamento, quale definito all’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione (7), ossia il paese dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Analogamente la dicitura «prodotto di (paese)» in genere fa pensare al consumatore che si tratti di un’indicazione dell’origine ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Inoltre è anche probabile che l’espressione «prodotto di» suggerisca al consumatore che l’intero prodotto alimentare, compresi i suoi ingredienti, proviene dal paese indicato sull’etichetta.
2.4.2. Diciture quali «confezionato in» o «prodotto/fatto da X per Y» seguite dal nome e dall’indirizzo dell’operatore del settore alimentare devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?
La dicitura «confezionato in» indica chiaramente il luogo in cui il prodotto è stato confezionato e, in genere, è improbabile che, in quanto tale, induca il consumatore a ritenere che si tratti di un’indicazione dell’origine ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Pertanto l’espressione in questione, pur riferendosi a un luogo geografico, non deve essere considerata un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento.
Espressioni quali «prodotto da/fabbricato da/confezionato da» (nome dell’operatore del settore alimentare seguito dal suo indirizzo) o «prodotto da/fabbricato da X per Y» fanno letteralmente riferimento al relativo operatore del settore alimentare e, in genere, è improbabile che suggeriscano al consumatore un’indicazione dell’origine dell’alimento. Come illustrato al punto 2.1.1 della presente comunicazione, gli indicatori collegati al nome, alla ragione sociale o all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che sono apposti sull’etichetta non costituiscono un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del regolamento.
Ciononostante la percezione dei consumatori è influenzata dall’insieme delle componenti dell’etichetta, compresa la presentazione complessiva di un prodotto. Pertanto nel valutare l’eventuale carattere ingannevole dell’alimento per quanto riguarda la sua origine occorre tenere conto dell’imballaggio nel suo complesso.
2.4.3. Gli acronimi, le illustrazioni o altre diciture aggiunte su base volontaria al solo scopo di aiutare i consumatori a individuare la propria lingua sulle etichette multilingue devono essere considerati un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?
Tali indicazioni non dovrebbero essere considerate un’indicazione dell’origine se si riferiscono chiaramente alle diverse versioni linguistiche delle informazioni sugli alimenti fornite sull’etichetta.
2.4.4. Diciture quali «genere», «tipo», «stile»«ricetta», «ispirato a» o «alla» contenenti un’indicazione geografica devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?
Le diciture quali «genere», «tipo», «stile», «ricetta», «ispirato a» o «alla» si riferiscono solitamente alla ricetta o a caratteristiche specifiche dell’alimento o della sua trasformazione e, come tali, non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate un’indicazione di origine.
Tuttavia nel valutare l’eventuale carattere ingannevole dell’alimento per quanto riguarda la sua origine occorre tenere conto dell’imballaggio nel suo complesso. Occorre inoltre rilevare che, nello spirito dell’articolo 7 del regolamento, le diciture di cui sopra sono giustificate soltanto se l’alimento in questione possiede specifiche caratteristiche o una natura particolare, oppure è stato sottoposto a uno specifico processo di produzione che determina l’asserito legame con il luogo geografico indicato sull’etichetta.
2.4.5. Un simbolo nazionale o i colori di una bandiera sarebbero considerati un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?
Nella percezione dei consumatori le bandiere e/o le cartine geografiche costituiscono i riferimenti maggiormente attinenti all’etichettatura dell’origine. Pertanto, in linea di principio le bandiere e/o le cartine geografiche chiaramente visibili, riferite a uno specifico territorio geografico, dovrebbero essere considerate un’indicazione dell’origine e determinare di conseguenza l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Anche altri simboli nazionali riconoscibili, quali un monumento nazionale, un paesaggio o una persona, potrebbero essere percepiti dal consumatore come un’indicazione dell’origine di un alimento. Tuttavia poiché la loro interpretazione dipende, tendenzialmente, dal prodotto e dal paese, tali rappresentazioni grafiche devono essere valutate caso per caso. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della posizione dei simboli/degli elementi grafici, nonché della loro dimensione e del loro colore, della grandezza dei caratteri e del contesto generale dell’etichettatura dell’alimento, ossia verificare che l’etichettatura nel suo complesso non crei confusione nei consumatori per quanto riguarda l’origine dell’alimento.
Per quanto concerne i nomi commerciali, l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento è delineata al punto 2.2.1 della presente comunicazione.
Particolare attenzione dovrebbe essere riservata all’utilizzo di illustrazioni e di altre diciture che si riferiscono a un evento nazionale/locale o a una squadra sportiva nazionale/locale per la celebrazione dell’evento. Dato il carattere sporadico di tali indicazioni, occorrerà valutarle caso per caso per stabilire se esse determinino l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3.
2.4.6. La presenza di diciture supplementari sulle etichette di alimenti recanti indicazioni geografiche protette ai sensi del diritto dell’UE o marchi d’impresa può determinare l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento?
In attesa dell’adozione di norme specifiche, il regolamento di esecuzione non si applica alle indicazioni geografiche protette ai sensi del diritto dell’UE né ai marchi d’impresa, registrati, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. Tuttavia nei casi in cui un alimento rechi anche altre indicazioni visive, comprese quelle che si riferiscono agli stessi luoghi geografici o a luoghi geografici diversi, tali indicazioni rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.
2.5. Qual è l’interazione tra le disposizioni dell’atto di esecuzione e la normativa UE in materia di alimenti biologici?
Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (8) («regolamento relativo agli alimenti biologici») fornisce un quadro normativo generale per la produzione biologica che comprende disposizioni relative all’uso di termini riferiti a questo tipo di produzione. Tale regolamento definisce, inoltre, le condizioni per l’etichettatura dei prodotti biologici e l’uso del logo UE e stabilisce che, quando viene usato tale logo, deve essere fornita un’indicazione del luogo di provenienza in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Tali norme forniranno al consumatore informazioni equivalenti a quelle contemplate dall’articolo 26, paragrafo 3.
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento, questo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti. In tale contesto le disposizioni del regolamento relativo agli alimenti biologici devono essere considerate come lex specialis e prevalgono sull’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Pertanto ogni qual volta sia utilizzato il logo UE per i prodotti biologici, l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento non è applicabile.
3. IDENTIFICAZIONE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento per «ingrediente primario» si intende l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.
3.1. In che modo dovrebbe essere identificato l’ingrediente primario?
Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento gli operatori del settore alimentare sono tenuti a fornire informazioni riguardo all’ingrediente primario o agli ingredienti primari dell’alimento in questione, sulla base della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento.
La definizione giuridica di ingrediente primario individua due tipi di criteri per determinare l’ingrediente primario di un alimento: a) un criterio quantitativo, in base al quale l’ingrediente rappresenta più del 50 % dell’alimento, e b) un criterio qualitativo, secondo il quale l’ingrediente è associato abitualmente dai consumatori alla denominazione dell’alimento.
Nel fornire informazioni riguardo all’ingrediente o agli ingredienti primari di un alimento, gli operatori del settore alimentare dovrebbero tenere conto di vari elementi. In particolare oltre alla composizione quantitativa dell’alimento, essi devono considerare attentamente la sua natura e le sue caratteristiche specifiche nonché la presentazione complessiva dell’etichetta. Devono inoltre tenere conto della percezione e delle aspettative dei consumatori riguardo alle informazioni fornite sull’alimento in questione. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero valutare se l’indicazione dell’origine di un determinato ingrediente abbia probabilità di influenzare in misura sostanziale le decisioni di acquisto dei consumatori e se l’assenza di tale indicazione possa indurre in errore i consumatori.
Occorre inoltre rilevare che, nello spirito dell’articolo 7 del regolamento, le informazioni fornite riguardo all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario non devono indurre in errore e in ogni caso non dovrebbero eludere le disposizioni e gli obiettivi di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.
Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la corretta applicazione delle suddette disposizioni del regolamento.
3.2. Un alimento può contenere più ingredienti primari? In caso di risposta affermativa, per l’alimento contenente più ingredienti primari occorrerebbe indicare l’origine di tutti gli ingredienti primari?
Nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), il regolamento stabilisce che per «ingrediente primario» si intende un ingrediente (forma singolare del termine) o più ingredienti (forma plurale del termine). In base a tale formulazione, si giunge alla conclusione che la definizione di «ingrediente primario» contempli la possibile presenza di più ingredienti primari in un alimento.
Inoltre dalle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento si evince che qualora l’operatore del settore alimentare identifichi, sulla base della definizione in questione, più ingredienti primari occorrerà indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza di tutti questi ingredienti primari.
3.3. È possibile che l’applicazione della definizione di ingrediente primario porti a stabilire che un alimento non contenga ingredienti primari?
Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento occorre innanzitutto valutare se un qualsiasi ingrediente di un alimento debba essere considerato un ingrediente primario sulla base della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento. Ciò implica che un alimento non conterrà ingredienti primari ai sensi del regolamento qualora nessuno dei suoi ingredienti rappresenti più del 50 % di tale alimento, nessuno dei suoi ingredienti sia associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e nella maggior parte dei casi non sia richiesta un’indicazione quantitativa.
3.4. L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento e, di conseguenza, il regolamento di esecuzione si applicano ai prodotti a base di un unico ingrediente?
L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento potrebbe applicarsi a un prodotto trasformato a base di un unico ingrediente qualora l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia avvenuta in un luogo diverso da quello di origine della materia prima o qualora l’ingrediente provenga da luoghi diversi. Tale situazione determinerebbe l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento nel caso in cui il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento fosse indicato e il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario (unico ingrediente) fosse diverso da quello dell’alimento.
3.5. Qualora i consumatori siano consapevoli che l’ingrediente primario di un alimento può essere reperito soltanto al di fuori dell’UE la sua origine dovrebbe essere indicata?
Il regolamento non prevede alcuna deroga all’obbligo di indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza degli ingredienti primari quando tale paese o luogo non è lo stesso di quello dell’alimento. Pertanto, anche qualora l’ingrediente primario di un alimento possa essere reperito soltanto al di fuori dell’UE e l’indicazione dell’origine fornita riguardo all’alimento finale si riferisca all’UE (o ad uno o più Stati membri), conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario in questione deve essere riportata.
3.6. L’ingrediente primario può essere un ingrediente composto?
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento, per «ingrediente composto» si intende un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti.
Un ingrediente composto rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento se soddisfa le condizioni della definizione di ingrediente primario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento.
Laddove occorra fornire le informazioni sull’origine dell’ingrediente primario in linea con l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento e l’ingrediente primario sia un ingrediente composto, gli operatori del settore alimentare devono fornire il livello di informazioni più adeguato all’alimento in questione. In tale contesto essi dovrebbero prendere in considerazione la natura specifica dell’alimento in questione, la sua composizione e il suo processo di fabbricazione, l’interpretazione, le aspettative e l’interesse dei consumatori quanto all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario contenuto nell’ingrediente composto (luogo da cui proviene l’ingrediente primario contenuto nell’ingrediente composto, ad esempio il luogo di raccolta o di allevamento), nonché il modo in cui gli ingredienti costitutivi dell’ingrediente composto sono indicati nell’elenco degli ingredienti.
Occorre inoltre rilevare che, nello spirito dell’articolo 7 del regolamento, le informazioni fornite riguardo all’indicazione dell’origine dell’ingrediente composto non devono indurre in errore e, in ogni caso, non dovrebbero eludere le disposizioni e gli obiettivi di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.
Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la corretta applicazione delle suddette disposizioni del regolamento.
4. LIVELLI GEOGRAFICI
Per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, il regolamento di esecuzione definisce norme specifiche che si applicano quando il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato sulla base dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Tali norme mirano a garantire che le informazioni siano sufficientemente precise e pertinenti.
Al tal fine l’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione armonizza le zone geografiche alle quali deve fare riferimento l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario.
4.1. Si potrebbe indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dello stesso ingrediente primario facendo riferimento a livelli geografici diversi (ad esempio «UE e Svizzera»)?
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione fornisce un elenco di zone geografiche a cui dovrebbe fare riferimento l’indicazione dell’ingrediente primario. Al fine di ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, gli operatori del settore alimentare devono scegliere una delle zone geografiche elencate all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione. Dalla formulazione di detta disposizione si evince che il regolamento di esecuzione non prevede la possibilità di combinare, per un singolo ingrediente primario, diversi livelli geografici ivi elencati.
Esempi:
—«Svizzera» corrisponde alla zona geografica di cui all’articolo 2, lettera a), punto iv). Viceversa «UE» corrisponde alla zona geografica di cui all’articolo 2, lettera a), punto i). La possibilità di combinare le due zone geografiche non è contemplata dall’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione.
Tuttavia, gli operatori del settore alimentare potrebbero completare le indicazioni «UE» e «non UE» con informazioni aggiuntive purché queste siano conformi ai requisiti generali stabiliti nel regolamento per quanto concerne le informazioni volontarie sugli alimenti (articolo 36 del regolamento). In particolare, tali informazioni non dovrebbero indurre in errore o in confusione. In tale contesto gli operatori del settore alimentare potranno indicare «Svizzera» come informazione volontaria aggiuntiva a integrazione della dicitura «non UE».
Esempio:
— «UE e non UE (Svizzera)»
— «UE (Spagna) e non UE (Svizzera)»
4.2. Sarebbe possibile combinare Stati membri e paesi terzi per indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario?
L’articolo 2, lettera a), punto iv), del regolamento di esecuzione prevede la possibilità di dichiarare, come indicazione dell’origine dell’ingrediente primario, uno o più Stati membri o paesi terzi. Ciò implica che gli operatori possono scegliere una di queste indicazioni o utilizzarle entrambe.
5. COLLOCAZIONE E PRESENTAZIONE
Le informazioni fornite in relazione all’ingrediente primario conformemente al regolamento dovrebbero integrare le informazioni fornite ai consumatori riguardo al paese d’origine o al luogo di provenienza dell’alimento. Esse dovrebbero essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Per il conseguimento di tale obiettivo l’articolo 3 del regolamento di esecuzione stabilisce norme relative alla collocazione e alla presentazione delle informazioni in questione.
5.1. Si potrebbe indicare il paese d’origine dell’ingrediente primario utilizzando codici paese?
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento è obbligatorio indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza nei casi previsti all’articolo 26 del regolamento. Inoltre l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento stabilisce l’obbligo di esprimere le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento mediante parole e numeri; tali indicazioni possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.
Dalle disposizioni del regolamento risulta che il paese d’origine dell’ingrediente primario deve sempre essere indicato mediante parole. A tale proposito gli Stati membri devono valutare se taluni codici paese possano essere considerati parole. In particolare un codice paese potrebbe essere accettabile a condizione che si possa ragionevolmente ritenere che i consumatori del paese di commercializzazione lo interpreterebbero correttamente e non sarebbero indotti in errore. Abbreviazioni di questo tipo potrebbero essere, ad esempio, «UK», «USA» o «UE».
5.2. Quando il nome del prodotto comprende un’indicazione dell’origine ed è ripetuto più volte sull’imballaggio, l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario dovrebbe essere indicata ogni volta che il nome del prodotto è riportato sul prodotto alimentare? Lo stesso quesito riguarda le indicazioni grafiche, quali le bandiere
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione precisa che se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni sull’origine dell’ingrediente primario devono apparire nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento. Il regolamento di esecuzione non prevede la flessibilità necessaria per indicare l’origine dell’ingrediente primario una sola volta qualora l’indicazione dell’origine dell’alimento finale sia riportata più volte sull’etichetta.
Dal regolamento si evince che l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario deve essere presentata in maniera chiara e visibile per i consumatori, sempre nello stesso campo visivo dell’indicazione dell’origine del prodotto, comprese le bandiere. Pertanto qualora la denominazione di vendita contenente un’indicazione dell’origine o bandiere sia ripetuta sull’imballaggio, occorrerà ripetere di conseguenza anche le informazioni riguardanti l’origine dell’ingrediente o degli ingredienti primari.
5.3. L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento si applica anche all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario fornita conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione?
L’articolo 13 del regolamento stabilisce i principi generali che regolano la presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento e dunque anche delle informazioni sul paese d’origine o sul luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26 [articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento]. Le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unione applicabili a particolari categorie di alimenti.
Il regolamento di esecuzione definisce i requisiti specifici per quanto riguarda la presentazione dell’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario. In particolare l’articolo 3 di detto regolamento stabilisce che tali informazioni devono apparire nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) sia pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l’indicazione dell’origine dell’alimento. Inoltre è stabilito che, in ogni caso, le informazioni relative all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario devono essere riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a 1,2 mm.
I suddetti requisiti specifici del regolamento di esecuzione devono essere integrati dalle disposizioni orizzontali dell’articolo 13 del regolamento, che si applicano cumulativamente.
L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento prevede una deroga riguardante la dimensione dei caratteri con cui devono essere riportate le indicazioni obbligatorie nel caso di piccoli imballaggi (la cui superficie misura meno di 80 cm2). Poiché le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento si applicano alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, esse si applicano anche all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario fornita in conformità all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Pertanto nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione è pari o superiore a 0,9 mm.
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