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PAL allergeni: il Codex introduce un criterio quantitativo, l’UE prepara le proprie regole

  • Immagine del redattore: Alliance Food Consultants
    Alliance Food Consultants
  • 1 ora fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Nel 2026 il Codex Alimentarius ha compiuto un passo importante verso una gestione più armonizzata della Precautionary Allergen Labelling (PAL), cioè delle indicazioni utilizzate per segnalare la possibile presenza non intenzionale di allergeni dovuta a cross-contact.


La Commissione del Codex Alimentarius ha infatti adottato, il 6 luglio 2026, le nuove Guidelines on the Use of Precautionary Allergen Labelling, inserendole come Allegato alla General Standard for the Labelling of Pre-packaged Foods (CXS 1-1985).


La novità è particolarmente rilevante perché il Codex supera un approccio fondato sull'utilizzo generico della dicitura “may contain” e introduce una logica maggiormente strutturata, basata sulla gestione preventiva del rischio e sulla valutazione quantitativa dell’esposizione.


Non più un “may contain” utilizzato genericamente


L’impostazione del Codex parte da un principio fondamentale: la PAL non deve essere utilizzata automaticamente ogni volta che nello stabilimento siano presenti allergeni.


Il presupposto resta una corretta gestione degli allergeni lungo il processo produttivo, secondo il Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators (CXC 80-2020). La PAL dovrebbe essere presa in considerazione soltanto quando, nonostante l’applicazione delle appropriate misure di prevenzione e mitigazione, permanga un rischio di presenza non intenzionale dell’allergene che non possa essere adeguatamente controllato.


La decisione deve quindi derivare da una valutazione del rischio, inizialmente qualitativa e, ove necessario, integrata da una valutazione quantitativa.


È proprio su questo punto che le nuove linee guida introducono un elemento particolarmente significativo: un criterio quantitativo basato sugli Action Levels.


In termini generali, la PAL dovrebbe essere utilizzata quando, dopo l’applicazione delle appropriate misure di mitigazione, la presenza involontaria dell’allergene risulti superiore all’Action Level applicabile. Quando, invece, tale livello non viene superato, la PAL non dovrebbe essere utilizzata.


L’Action Level deriva dalla relazione tra la Reference Dose (RfD), espressa in milligrammi di proteina totale dell’alimento allergenico, e la quantità di alimento che può essere ragionevolmente consumata in una singola occasione.


Le Reference Doses e gli Action Levels


Le nuove linee guida Codex individuano specifiche Reference Doses per diversi allergeni. Tra i valori previsti figurano, ad esempio, 1 mg di proteina totale per mandorla, anacardio e noce; 2 mg per arachide, uovo, latte e sesamo; 5 mg per frumento e pesce; 10 mg per soia, fino a 200 mg per i crostacei. Per la celiachia viene invece individuata una Reference Dose pari a 4 mg di glutine.

Il sistema introduce quindi una logica diversa rispetto al ricorso generalizzato alle formule cautelative: la domanda non è più semplicemente se un determinato allergene sia “presente nello stabilimento”, ma se, dopo le misure di gestione del rischio, la sua eventuale presenza nel prodotto possa determinare un’esposizione superiore al livello di riferimento.

Ne deriva un passaggio concettuale importante: la PAL diventa l’esito di una valutazione del rischio e non un sostituto della gestione del rischio.


Come deve essere formulata la PAL


Quando la PAL risulta necessaria, essa deve essere presentata separatamente dall’elenco degli ingredienti e collocata immediatamente sotto o in prossimità dello stesso.

La formulazione deve iniziare con “may contain” oppure con un’espressione equivalente stabilita dall’autorità competente.

Anche sotto questo profilo, il messaggio del Codex è chiaro: la PAL deve fornire al consumatore un’informazione specifica e significativa sul rischio residuo, evitando che formule cautelative vengano utilizzate in modo indiscriminato.


Quale effetto nell’Unione europea?


Le nuove linee guida Codex non sono direttamente vincolanti per gli operatori dell’Unione europea.

Il quadro giuridico europeo continua infatti a essere fondato sul Regolamento (UE) n. 1169/2011, e in particolare sull’articolo 36 relativo alle informazioni volontarie sugli alimenti.

L’articolo 36, paragrafo 2, stabilisce che le informazioni volontarie non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue o confuse e, ove appropriato, devono essere basate su dati scientifici pertinenti.

Il paragrafo 3, lettera a), prevede inoltre l’adozione di atti di esecuzione per le informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

In assenza, ad oggi, di una disciplina europea armonizzata specificamente dedicata alla PAL, resta quindi centrale il principio secondo cui l’informazione volontaria deve essere corretta, non fuorviante e scientificamente fondata.

La stessa Commissione aveva già chiarito nel 2022 che la PAL dovrebbe essere utilizzata soltanto quando una strategia preventiva non possa essere applicata efficacemente e quando il prodotto possa presentare un rischio per i consumatori allergici. La PAL deve inoltre essere separata dall’elenco degli ingredienti e basarsi sui risultati di un’adeguata valutazione del rischio. La Commissione ha espressamente precisato che tale indicazione non può essere utilizzata come alternativa alle misure preventive di gestione degli allergeni.


L’atto UE sulla PAL


La Commissione europea sta lavorando a un intervento normativo specificamente dedicato alla voluntary provision of Precautionary Allergen Labelling (PAL), destinato a tradursi in un atto di esecuzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il procedimento non è tuttavia ancora arrivato alla fase conclusiva: le informazioni disponibili indicano che l’iniziativa è tuttora in preparazione.

Nel frattempo, un elemento di particolare rilievo è intervenuto nel luglio 2026: la Commissione ha richiesto a EFSA un supporto scientifico e tecnico specificamente dedicato alla PAL.

Il mandato riguarda, tra l’altro, il riesame delle Reference Doses FAO/WHO utilizzate dal Codex e la definizione di Reference Amounts rappresentative dei consumi nell’Unione europea, elementi necessari per determinare gli Action Levels nel contesto europeo.

Il mandato risulta avere una scadenza fissata al 31 luglio 2028.

Questo elemento rende prudente considerare con cautela la precedente programmazione che indicava il quarto trimestre 2027 come possibile momento per l’adozione dell’atto europeo. Se la valutazione scientifica di EFSA costituisce infatti un presupposto per la definizione del futuro sistema europeo, la tempistica inizialmente indicata appare difficilmente compatibile con una scadenza scientifica fissata nel luglio 2028.

È tuttavia importante non trasformare questa considerazione in una previsione formale: non risulta, allo stato, una nuova data ufficialmente fissata dalla Commissione. È quindi più corretto parlare di una tempistica verosimilmente destinata a slittare, senza affermare che l’adozione sia stata ufficialmente rinviata al 2028 o oltre.


Cosa cambia oggi per gli operatori?

Per le imprese alimentari dell’Unione europea, non nasce oggi un nuovo obbligo di applicare le soglie Codex.

Le nuove Guidelines rappresentano però un riferimento tecnico-scientifico di notevole rilievo e anticipano chiaramente la direzione verso cui si sta muovendo anche la disciplina europea: PAL giustificata da una documentata valutazione del rischio, gestione preventiva del cross-contact e utilizzo di soglie quantitative, anziché ricorso generalizzato a diciture cautelative.




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